Procedura per il riconoscimento delle associazioni internazionali di fedeli
Tra i compiti del Dicastero vi è quello di riconoscere (o erigere) le associazioni internazionali di fedeli (cfr. Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, art. 134). Il carattere internazionale delle associazioni, pertanto, costituisce un requisito essenziale, e consiste nella presenza effettiva di un numero considerevole di membri dell’associazione richiedente nelle Chiese particolari di diversi paesi del mondo.
Accanto al numero degli associati, che deve risultare perciò significativo, si valuterà la natura e il rilievo delle attività svolte dall’associazione che devono essere espressione di una reale vita associativa nei paesi in cui l’associazione è presente. Si tratta di criteri aperti, da applicare con la necessaria flessibilità a ogni realtà associativa. I contatti periodici che il Dicastero intrattiene con i responsabili delle associazioni di fedeli costituisce uno strumento indispensabile per un’adeguata conoscenza delle stesse.
Il riconoscimento di un’associazione di fedeli da parte della Santa Sede presuppone, solitamente, che l’associazione sia stata previamente riconosciuta in una Chiesa particolare, ordinariamente quella in cui l’associazione è nata. Il Dicastero, inoltre, sollecita un parere dai vescovi di altre diocesi dove l’associazione è impiantata, per confermare l’opportunità della richiesta di riconoscimento internazionale. Potrà così verificare tanto il carattere internazionale dell’associazione, quanto i frutti spirituali e apostolici dei suoi membri, attestati dagli stessi pastori della Chiesa. Questo requisito riveste un importante significato ecclesiologico, poiché rappresenta una manifestazione concreta della mutua collaborazione tra Chiesa universale e Chiese particolari.
La rapida diffusione del fenomeno associativo a livello internazionale nella Chiesa, che ha caratterizzato soprattutto la seconda metà del XX secolo, ha impegnato la Santa Sede, e più particolarmente il Dicastero per i Laici la Famiglia e la Vita, in una continua opera di discernimento e di accompagnamento pastorale e giuridico in favore delle nuove realtà associative, alla luce del Magistero e della normativa canonica vigente. Forte di questa esperienza, il Dicastero ha stabilito come prassi una procedura specifica per il riconoscimento di queste realtà associative, espressione e garanzia dell’ecclesialità delle medesime.
La procedura ha inizio con una richiesta formale, sottoscritta dal moderatore dell’associazione e inviata in formato cartaceo al Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. L’istanza deve essere accompagnata da un progetto di statuto elaborato dall’associazione, avvalendosi opportunamente dell’aiuto di un canonista esperto nel diritto associativo. La richiesta va corredata, inoltre, di tutta la documentazione necessaria per facilitare la conoscenza dell’associazione, della sua storia, dei fini che si propone e delle attività che svolge, del numero approssimativo dei membri e della loro distribuzione geografica, della presenza nelle Chiese particolari e del rapporto con gli Ordinari diocesani. La richiesta è molto significativa dal punto di vista canonico, perché costituisce un esercizio della libertà di associazione dei fedeli riconosciuta dal diritto della Chiesa.
Come primo atto, il Dicastero esamina la documentazione ricevuta per verificare se vi siano i requisiti necessari per iniziare il procedimento. Occorre evidenziare che il riconoscimento della Santa Sede non può essere considerato in alcun modo una sorta di titolo onorifico: un’associazione di ambito diocesano o nazionale è altrettanto ecclesiale di un’associazione internazionale di fedeli. Tale riconoscimento è, tuttavia, indice della maturità di un’associazione, del suo processo di diffusione in diversi paesi e di un tempo comprovato di vita associativa. Farne richiesta è possibile quando un’associazione ha raggiunto un livello di diffusione che richiede un accompagnamento delle autorità ecclesiastiche a livello internazionale.
Concluso lo studio iniziale, che può richiedere un certo tempo, a seconda delle esigenze legate ai testi da analizzare, il Dicastero sottopone lo statuto al giudizio di alcuni canonisti, che collaborano in qualità di consultori; quindi, sulla base dei pareri e giudizi pervenuti, il Dicastero formula le proprie osservazioni. In questa fase di carattere tecnico-giuridico, l’associazione di fedeli integra il testo dello statuto con i suggerimenti formulati dal Dicastero per approntare il testo definitivo da presentare in vista dell’approvazione. Il Dicastero richiede quindi il parere del Dicastero della Dottrina della Fede, che ne analizza la conformità dottrinale e che, nel caso di associazioni sorte da un carisma, ne valuta l’identità carismatica. Dopo un’ultima revisione dello statuto si giunge alla fase conclusiva del procedimento. Il Dicastero redige un decreto con cui riconosce o erige l’associazione internazionale di fedeli e approva il suo statuto ad experimentum per un periodo iniziale di cinque anni. Al termine della fase ad experimentum, integrate eventuali modifiche apparse opportune, nel frattempo, in dialogo con l’associazione, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita emana un nuovo decreto approvando definitivamente lo statuto dell’associazione. Come si può rilevare, con questo atto amministrativo il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita esercita la potestà ecclesiastica di governo.
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