Procedura e requisiti per il riconoscimento/erezione di un’associazione internazionale di fedeli

 

I. Da parte dell’associazione

La procedura per il riconoscimento / erezione di un’associazione di fedeli come associazione internazionale da parte della Santa Sede ha inizio con una richiesta formale, sottoscritta dal moderatore dell’associazione e inviata al Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Tale richiesta è molto significativa dal punto di vista canonico, perché costituisce un esercizio della libertà dei fedeli riconosciuto dal Diritto Canonico (cf. cann. 298-299 CIC).

È importante verificare, prima dell’invio della richiesta, se l’associazione possieda i requisiti essenziali per essere riconosciuta come Associazione internazionale di fedeli, cioè:

-          se abbia un carattere internazionale, reso visibile dalla presenza effettiva di un numero considerevole di membri dell’associazione nelle Chiese particolari di diversi paesi del mondo. Il Dicastero valuta il numero dei membri, che deve risultare significativo, la natura e la consistenza delle attività svolte dall'associazione, intese come espressione di un'effettiva vita associativa nei paesi in cui è presente.

-          se l’associazione sia stata previamente riconosciuta in una Chiesa particolare (ordinariamente quella in cui è nata) e i suoi statuti approvati, ai sensi dei cann. 314 o 322 §2, da almeno dieci anni.

La richiesta formale deve essere inviata in formato cartaceo e accompagnata da quanto segue:

1.      Tutta la documentazione necessaria, incluso lo statuto vigente, per facilitare la conoscenza dell’associazione: della sua storia, dei fini che si propone e delle attività che svolge, del numero approssimativo dei membri e della loro distribuzione geografica, della presenza nelle Chiese particolari e del rapporto con gli Ordinari diocesani.

2.      Un progetto di statuto internazionale elaborato dall’associazione, avvalendosi opportunamente dell’aiuto di un canonista esperto nel diritto associativo. Esso costituisce il diritto proprio che organizza la vita dell’aggregazione e deve contenere:

a.      brevi cenni storici sull’associazione, come premessa;

b.      descrizione della natura giuridica e l’indicazione della sede sociale;

c.       presentazione del carisma (laddove è presente) e della spiritualità;

d.      obiettivi statutari dell'associazione e sue attività principali;

e.      indicazioni sulle diverse categorie di membri, specificando: requisiti e procedura per l’ammissione, percorso formativo, doveri e diritti, cause di perdita delle condizioni di membro e procedura per la dimissione;

f.        descrizione della struttura, della composizione e delle competenze degli organi di governo a livello internazionale, nazionale e diocesano, considerando le disposizioni del Decreto Generale del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, del 3 giugno 2021 che disciplina l’esercizio del governo nelle associazioni internazionali di fedeli;

g.      disposizioni relative all’amministrazione dei beni materiali; norme riguardanti la procedura per la modifica dello Statuto e per l’estinzione dell’associazione; indicazione della destinazione dei beni materiali dopo l’estinzione.

Note:

-       Il testo statutario deve essere redatto in terza persona, in uno stile sobrio e conciso. Può essere scritto in italiano, spagnolo, inglese, francese o portoghese.

-       È utile che l’associazione abbia presenti i criteri di ecclesialità secondo quanto previsto dal n. 30 dell’esortazione apostolica postsinodale Christifidelis Laici e dal n. 18 della lettera Iuvenescit Ecclesia, dell'allora Congregazione per la Dottrina della Fede.

 

II. Da parte dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita

Come primo atto, il Dicastero esamina la documentazione ricevuta per verificare se vi siano i requisiti necessari per iniziare il procedimento. Occorre evidenziare che il riconoscimento della Santa Sede non può essere considerato in alcun modo una sorta di titolo onorifico: un’associazione di ambito diocesano o nazionale è altrettanto ecclesiale quanto lo è un’associazione internazionale di fedeli. Tale riconoscimento è, tuttavia, indice della maturità di un’associazione, del suo processo di diffusione in diversi Paesi e di un tempo comprovato di vita associativa. Farne richiesta è possibile quando un’associazione ha raggiunto un livello di diffusione che richiede un accompagnamento delle autorità ecclesiastiche a livello internazionale.

Il Dicastero, dopo una prima valutazione, sollecita un parere dai vescovi delle diocesi in cui l’associazione è presente. Potrà così verificare tanto il carattere internazionale dell’associazione, quanto i frutti spirituali e apostolici dei suoi membri, attestati dagli stessi pastori della Chiesa. Ciò riveste un importante significato ecclesiologico, poiché rappresenta una manifestazione concreta della mutua collaborazione tra Chiesa universale e Chiese particolari.

Concluso lo studio iniziale, che può richiedere un certo tempo, a seconda delle esigenze legate ai testi da analizzare, il Dicastero sottopone lo statuto al giudizio di alcuni canonisti, che collaborano in qualità di consultori; quindi, sulla base dei pareri e giudizi pervenuti, il Dicastero formula le proprie osservazioni. In questa fase di carattere tecnico-giuridico, l’associazione di fedeli integra il testo dello statuto con i suggerimenti formulati dal Dicastero per approntare il testo definitivo da presentare in vista dell’approvazione. In seguito, il Dicastero richiede il parere del Dicastero della Dottrina della Fede, che analizza la conformità dottrinale e che, nel caso di associazioni sorte da un carisma, valuta l’espressione dell’identità carismatica.

Dopo un’ultima revisione dello statuto, si giunge alla fase conclusiva del procedimento. Il Dicastero redige un decreto con cui riconosce o erige l’associazione internazionale di fedeli e ne approva lo statuto ad experimentum. Al termine della fase ad experimentum, solitamente di cinque anni, integrate eventuali modifiche ritenute nel frattempo opportune, in dialogo con l’associazione, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita può emanare un decreto di approvazione definitiva dello statuto dell’associazione o, qualora lo ritenesse più pertinente, a fronte delle modifiche apportate al testo statutario, può rinnovare l’approvazione ad experimentum per un altro congruo periodo. Come si può rilevare, con questo atto amministrativo il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita esercita la potestà ecclesiastica di governo (cf. Cost. Ap. Praedicate Evangelium Art. 134).

 

 

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